(massima n. 1)
Nell'ipotesi che il processo non sia stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi di una parte defunta, il rinvio della causa al primo giudice deve intendersi all'intero procedimento e non soltanto alla domanda proposta dalla parte defunta (nello stesso giudizio, pił parti avevano proposto una pluralitą di domande contrapposte).