(massima n. 1)
Quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale — a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro — viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell'art. 155 c.p.c., quanto nell'art. 2963 c.c., non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. La non computabilità dell'estremo finale (c.d. termine «di giorni liberi») rappresenta una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente preveduti, com'è ad esempio per il termine a comparire (articolo 163 bis c.p.c.), ovvero per il termine per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie (art. 190 stesso codice).