(massima n. 1)
Il giudizio civile di falso (principale o incidentale) ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi in pratica alla eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono in realtà sostanzialmente differenti tra loro. Infatti, mentre l'uno tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, l'altro, al contrario, oltre che ad accertare il fatto della fabbricazione, mira ad identificarne l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. Da ciò consegue: a) che pregiudiziale al giudizio di merito è la querela di falso e non il procedimento penale di falso; b) che il giudice della querela di falso, ove abbia notizia della pendenza di un procedimento penale di falso, non può disporre che la querela venga trasferita in detto procedimento, ma deve sospendere di provvedere in attesa della definizione del processo penale; c) che, infine, la sentenza penale che accerta il falso vincola bensì il giudice della querela civile a quanto essa sentenza ha ritenuto, ma non lo priva del potere-dovere di pronunciarsi sulla querela stessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio principale sia stato sospeso per la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c. e questo secondo processo, di natura incidentale, sia stato a sua volta sospeso, à sensi dell'art. 3 c.p.p., sino all'esito del giudizio penale di falso, il termine per la riassunzione del processo principale comincia a decorrere, à sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.p.c., non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale di falso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia insorta in ordine alla querela di falso civile.