(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art. 593 c.p.c., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, č inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (Nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).