(massima n. 1)
L'annotazione dalla quale risulta che la comparsa conclusionale sia stata tardivamente depositata non vale a dimostrare che anche il fascicolo ritirato dalla parte all'atto della rimessione della causa al collegio sia stato tardivamente restituito giacché la restituzione del fascicolo e la produzione della comparsa conclusionale costituiscono due adempimenti diversi e non necessariamente concomitanti, potendo essere eseguiti distintamente e, addirittura, esservi l'uno senza l'altro.