(massima n. 1)
La verifica dei requisiti di legittimazione dei creditori ad intervenire nella esecuzione forzata dev'essere compiuta dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, durante la fase espropriativa, e non può essere, invece, rinviata al momento della formazione del progetto di graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, essendo le relative contestazioni precluse nella fase di distribuzione della somma ricavata.