(massima n. 1)
Il terzo pignorato non ha interesse ad opporre la nullità della notificazione del pignoramento, perché eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore, oltre l'anno dalla morte di quest'ultimo. Tale nullità, che è sanabile con effetti ex tunc, può dar luogo soltanto ad un'irregolare costituzione del contraddittorio, deducibile soltanto dagli eredi del debitore defunto.