Cassazione civileSez. Isentenza n. 2294del 4 giugno 1977
(1 massima)
(massima n. 1)
La domanda giudiziale del creditore, contro uno dei debitori in solido, ha effetto interruttivo, ai sensi dell'art. 1310 primo comma c.c., della prescrizione del diritto di regresso di quel debitore verso gli altri coobbligati.