(massima n. 1)
Le disposizioni dell'art. 514 c.p.c. sono di stretta interpretazione perché, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 c.c., in virtł del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni.