(massima n. 1)
A norma dell'art. 235 del codice di procedura civile, il giuramento decisorio non può essere revocato soltanto quando l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a prestarlo nella formula originaria o in quella modificata dal giudice; ma se la modifica sia sostanziale, cioè il contenuto della formula sia alterato con la sostituzione del giudice alla parte nell'esercizio di un potere a questa spettante, allora, a norma dell'art. 236, in via di eccezione al principio della irrevocabilità sancito dall'articolo precedente, nonostante che il delato si sia dichiarato pronto a giurare il potere di revoca può essere ancora utilmente fatto valere.