(massima n. 1)
Con riferimento all'azione di regresso dell'Inail nei confronti della societā datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilitā solidale di tutti i responsabili dell'infortunio (nel caso di specie l'amministratore unico e il capocantiere, anch'egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell'azione decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 č interrotta anche nei confronti della societā dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell'art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l'atto interruttivo č pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.