(massima n. 1)
Non rientra nella disponibilitą delle parti la determinazione del tempo, del luogo e del modo di esecuzione delle prove testimoniali. E pertanto l'indicazione erronea fatta dalle parti in ordine a detta determinazione (nella specie richiesta di delega al console italiano a New York per sentire i testimoni di cittadinanza statunitense domiciliati a New York, anziché di rogatoria da trasmettersi per via diplomatica) non rende inammissibile la prova dedotta, salvo che non possa ritenersi che la richiesta di un determinato mezzo di prova sia stata dalle parti condizionata ad una determinata modalitą illegale di esecuzione.