(massima n. 1)
Ai fini della legittimazione alla opposizione revocatoria di terzo la nozione di «aventi causa» di cui al capoverso dell'art. 404 c.p.c., presuppone la successione nel debito e quindi la sostituzione di uno ad altro soggetto nel rapporto del quale si tratti. Questo effetto deve sicuramente escludersi tanto nel caso di accollo semplice, nel quale la mancata adesione del creditore fa sģ che il negozio esaurisca i suoi effetti fra accollante e accollato e il debitore accollante continua ad essere il solo obbligato verso il suo creditore quanto nel caso di accollo cosiddetto cumulativo, nel quale il creditore, pur aderendo alla convenzione, non dichiari perņ di liberare il debitore originario e l'obbligazione del terzo accollato verso il creditore accollatario si giustappone come obbligazione solidale a quella dell'originario debitore, la quale continua a sussistere a fianco dell'altra che le si aggiunge.