(massima n. 1)
Se il tribunale abbia con unica sentenza deciso due cause riunite, una attinente ad appello contro sentenza del pretore, ed altra ad istanza di revocazione contro precedente sentenza dello stesso tribunale emessa in primo grado, la sentenza formalmente unica si scinde in due distinte pronunce, l'una resa in grado di appello, e l'altra (quella sulla revocazione) resa in primo grado. Le due pronunce debbono considerarsi autonome anche ai fini delle diverse impugnazioni esperibili, e pertanto la pronuncia resa in grado di appello, se di per sč definitiva, č immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, nei termini perentori prescritti, senza che debba o possa attendersi l'uso della diversa impugnazione (appello), proposta contro la pronuncia resa in sede di revocazione.