(massima n. 1)
La comunicazione fatta dal cancelliere di una ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, oltre il termine di tre giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 176 del codice di procedura civile, anche se non è nulla, quando l'ordinanza stabilisca un termine entro il quale debba essere compiuto un atto processuale sotto pena di decadenza, e tale termine non decorra dalla data della comunicazione, è sempre però lesiva del diritto delle parti ad avere libero l'intero termine loro assegnato per il compimento dell'atto. Non può ritenersi in colpa la parte che non compie l'atto disposto con l'ordinanza, quando il ritardo della comunicazione la priva (e nella specie, quasi completamente) del termine fissatole dal giudice.