(massima n. 1)
In tema di solidarietā tra coobbligati, il primo comma dell'art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non č applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversitā dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessitā obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto č inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilitā di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilitā dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili).