(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pene detentive brevi, a seguito della declaratoria di illegittimitą costituzionale (v. C. Cost. n. 41 del 2018) dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare la domanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, di provvedere al ripristino della facoltą del medesimo di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione, a condizione che analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce, non sia gią stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza.