(massima n. 1)
Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell'art. 1310, primo comma, c.c., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti "ex post" immuni da colpa), non attiene all'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l'attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l'esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l'illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest'ultimi condebitori, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., non dal fatto (o da un'eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa.