(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilitą originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilitą dell'imputato determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attivitą di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato.