(massima n. 1)
Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.