(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – disposizione inserita dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.