(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilitā del vizio di travisamento della prova dichiarativa č necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformitā tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.