(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di prescrizioni dettate da circolari amministrative, trattandosi di norme interne che, in quanto espressione della supremazia gerarchica di un ufficio rispetto a quelli, sottordinati, spiegano effetto soltanto nell'ambito dell'amministrazione, senza incidere nella sfera giuridica di soggetti estranei.