(massima n. 1)
In tema di citazione a giudizio in appello, l'errata indicazione, nel decreto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., del collegio che tratterā il procedimento e dell'aula di udienza non determina alcuna nullitā della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell'udienza conteneva l'indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si č poi svolta l'udienza, e l'indicazione errata dell'aula, non ha ravvisato nullitā del processo).