(massima n. 1)
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell'istanza prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.).