(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilitą del gravame per carenza di interesse č rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimitą e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale. (Fattispecie in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge).