(massima n. 1)
In tema di immutabilitą del giudice, non č ravvisabile la nullitą prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento qualora, dopo che sia stata espletata l'audizione del perito, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, venga rinnovata l'ordinanza ammissiva della perizia, ed espletata una nuova audizione del perito, in quanto tale nullitą č configurabile solo quando risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa.