(massima n. 1)
In tema di nuove contestazioni in dibatimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva).