(massima n. 2)
La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalitą di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.