(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato č tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purchč antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti).