(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullitą a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.