(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., le prove acquisite nei confronti di coimputati con le forme dell'incidente probatorio al quale l'imputato richiedente non abbia partecipato, atteso che si tratta di inutilizzabilitą relativa e che il limite di cui all'art. 403 cod. proc. pen. opera solo per il dibattimento.