(massima n. 1)
La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., č impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non č ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale).