(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non č legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo č pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non č assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietā e il suo diritto di sequela č destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilitā di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca).