(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalitą esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell'organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n.231 del 2001, dall'amministratore giudiziario della societą i cui beni erano stati sottoposti a sequestro).