(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ab origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla riparazione per il periodo in cui l'imputato era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con restrizioni).