(massima n. 1)
In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riunione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta decisione della Suprema Corte. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio).