(massima n. 1)
Il giudizio di particolare complessitą che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attivitą di studio degli atti, bensģ in ragione dell'attivitą da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Fattispecie relativa a sospensione disposta nel giudizio di appello in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del giudizio di complessitą, le circostanze relative alla gravitą delle imputazioni ed alla complessitą delle indagini svolte ed ha precisato che le circostanze relative alla complessitą e molteplicitą delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, pił in generale, sulle attivitą da compiere nel corso del processo).