(massima n. 1)
L'obbligo di notifica alla persona offesa dell'istanza sulla libertą proposta dall'imputato, previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., non si estende all'appello che egli abbia proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, trattandosi di onere non previsto da alcuna norma di legge.