(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalitą dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalitą dei fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualitą del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attivitą di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attivitą estorsive nei confronti dei proprietari terrieri).