(massima n. 1)
Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di mancata verbalizzazione di una denuncia di reato.(Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da un testimone che riferiva di avere subito un tentativo di corruzione per non dichiarare ciò che era a sua conoscenza, ad un operante di P.G. che aveva svolto attività investigativa nel procedimento e che non provvedeva a redigere il relativo atto di denuncia orale ex art.357, comma 2, cod. proc. pen.).