(massima n. 1)
La totale assenza di motivazione della sentenza non configura un'ipotesi di inesistenza, ma di mera nullitą, suscettibile di sanatoria per effetto del giudicato formatosi sul dispositivo non oggetto di impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva proceduto a correzione di errore materiale di una sentenza di condanna recante la motivazione relativa ad altro imputato in diverso procedimento, revocando la sospensione condizionale concessa con detta sentenza per sopravvenuta condanna nel quinquennio).