(massima n. 1)
La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense.