(massima n. 1)
In tema di formalitą per la nomina del difensore, l'art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem", con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilitą della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che l'imputato fosse stato assistito, nel corso di pił fasi procedimentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l'aveva tuttavia trasmessa al giudice del dibattimento).