(massima n. 1)
Qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.