(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determini sia sorto o divenuto noto dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti e proposizione delle questioni preliminari, va presentata prima del compimento del nuovo atto del giudice e, comunque, nel termine di tre giorni dalla conoscenza della causa pregiudicante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva la ricusazione, per fatti emersi al di fuori dell'udienza dibattimentale, presentata prima della successiva udienza, ma dopo il decorso del termine di tre giorni dalla data di conoscenza del motivo pregiudicante).