(massima n. 1)
In tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della "perpetuatio jurisdictionis"; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione. (In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio).