(massima n. 1)
La rilevabilitā della prescrizione dell'azione esperita dallo attore non č esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l'abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.