(massima n. 1)
L'estensibilità al debitore solidale degli effetti del giuramento prestato dal coobbligato in senso sfavorevole al creditore, prevista dall'art. 1305 c.c., presuppone, oltre che il giuramento non sia stato deferito ad entrambi i condebitori congiuntamente convenuti nello stesso giudizio (in tal caso, infatti, l'autonomia e scindibilità dei singoli rapporti fa sì che ciascuno rimane regolato dall'esito del singolo giuramento), anche che il giuramento medesimo verta sul debito o su circostanze oggettive inerenti alla sua estensione. Ne consegue che il giuramento decisorio prestato dagli eredi di un condebitore solidale, ex art. 2960 secondo comma c.c., sulla notizia dell'estinzione del debito per il quale sia stata eccepita la prescrizione presuntiva, non avendo per contenuto l'obbligazione nella sua oggettività, ma una posizione soggettiva del giurante, non può in alcun caso giovare all'altro coobbligato; e ciò, a maggior ragione quando quest'ultimo, sostenendo in causa la sua totale estraneità al rapporto controverso e, quindi, l'inesistenza di un'obbligazione a suo carico, si sia precluso la possibilità di avvalersi della prescrizione presuntiva, a norma dell'art. 2959 c.c.