(massima n. 1)
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c. p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, compresa quella dell'appellabilità della sentenza che la conclude in primo grado - ripristinata, per le sentenza pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, dall'ulteriore riforma dell'art. 616 c.p.c., di cui all'art. 49 della l. n. 69 del 2009 -, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado.